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O. 23/10/2003 n. 3322

3. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per importi non superiori ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di Euro 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000.

4. Il commissario è altresì autorizzato a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concedibile, e comunque fino ad un massimo di Euro 15.000,00.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 6.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze della regione ed eventualmente delle amministrazioni locali derivanti dalla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, e nei limiti di vigenza dello stesso, il presidente delle regione Campania -commissario delegato, è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, nel limite complessivo di cinque unità, nonchè a stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per lo svolgimento di attività specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 9. Il commissario delegato può inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di tre unità, nonchè di personale militare nel limite di due unità che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.

2. Il commissario delegato, per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzato ad avvalersi del personale militare di leva con le modalità di cui all'art. 10, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002.

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvede a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'ordinanza n. 3277/2003 citata in premessa.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale intestata al presidente della regione Campania - commissario delegato.

3. Il presidente della regione Campania - commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

Art. 8.

1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 9.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di Legge:

- Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

-Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

-Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14-quater, comma 3, 16 e 17;

- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

-Decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

- Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni,

articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55,

articoli 3, 4, 6, 8;

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;

-Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3; Legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

-Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;

-Decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

-Legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

-Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive modifiche;

-Legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

-Legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

-Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

-Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

-Leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2003 Il Presidente: Berlusconi

 

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